Regione Lazio: riavvio ulteriori attività economiche, produttive e sociali
La Regione Lazio ha firmato una nuova ordinanza avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali’.
Dal 29 maggio è permessa la riapertura degli stabilimenti balneari, sul mare e sul lago, ma anche le attività sulle spiagge libere, insieme a campeggi e villaggi turistici.
Con l’ordinanza, si ordina, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, che:
- A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:
- l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici,case del camminatore, alberghi diffusi).
- l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, acondizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
- dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
- palestre e piscine;
- l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
- fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
- A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
- le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività afinalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
- le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark espettacolo viaggiante;
- i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
- Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
- dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida incorso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
- nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e ilcontenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
- Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.
Per leggere l’ordinanza completa, cliccare qui:






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